fonte quotidiano Sanita.it
Via libera dalla commissione Affari Sociali della
Camera al ddl recante Disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione
delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle
famiglie, già approvato in un testo unificato dalla commissione Igiene e Sanità
del Senato.
Il ddl è
composto da 6 articoli.
L'articolo
1 individua le finalità del provvedimento, che prevede interventi finalizzati a
garantire la tutela della salute, il miglioramento delle condizioni di vita e
l'inserimento nella vita sociale delle persone con disturbi dello spettro
autistico, in conformità a quanto previsto dalla risoluzione dell'Assemblea
generale delle Nazioni Unite A/RES/67/82 del 12 dicembre 2012 sui bisogni delle
persone con autismo.
L'articolo
2 prevede che l'Istituto Superiore di Sanità aggiorni le Linee guida sul
trattamento dei disturbi dello spettro autistico in tutte le età della vita
sulla base dell'evoluzione delle conoscenze fisiopatologiche e terapeutiche
derivanti dalla letteratura scientifica e dalle buone pratiche nazionali e
internazionali.
L'articolo
3 dispone l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza con
l'inserimento, per quanto attiene ai disturbi dello spettro autistico, delle
prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento
individualizzato, mediante l'impiego di strumenti basati sulle più avanzate evidenze
scientifiche. L'aggiornamento deve avvenire nel rispetto degli equilibri
programmati di finanza pubblica, tenuto conto del nuovo Patto per la salute
2014-2016.
Gli
articoli 4 e 5 sono stati inseriti nel corso dell'esame in Commissione.
L'articolo
4 prevede che il Ministero della salute, entro centottanta giorni dall'entrata
in vigore della legge, provveda, previa intesa in sede di Conferenza unificata,
in applicazione dei Lea, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la
promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli
interventi assistenziali nei disturbi dello spettro autistico. Le linee di
indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale e l'attuazione di esse
costituisce adempimento ai fini della verifica del Comitato permanente per la
verifica dei livelli essenziali di assistenza.
L'articolo
5 dispone che il Ministero della salute promuova lo sviluppo di progetti di
ricerca riguardanti la conoscenza del disturbo dello spettro autistico e le
buone pratiche terapeutiche ed educative.
L'articolo
6, infine, contiene la clausola di invarianza degli oneri finanziari,
disponendo che dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate all'attuazione
provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente.
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