lunedì 13 aprile 2015

Il Tar Lazio mette k.o. l'Isee, famiglie con disabili in stallo

13 Aprile, fonte Italia Oggi

Gli effetti di tre sentenze amministrative: decimati i criteri di reddito e le franchigie.

Isee in stallo. Con riferimento ai nuclei familiari con persone disabili, le nuove regole sono durate appena un mese. A metà febbraio, infatti, tre sentenze del Tar Lazio hanno decimato i criteri di reddito e le franchigie per le famiglie con disabili; e il problema, d'allora, è il silenzio delle istituzioni che non hanno indicato via per affrontare risolvere la questione posta dal Tar. Unica novità è arrivata la scorsa settimana, quando il sottosegretario all'economia, Enrico Zanetti, rispondendo in commissione finanze alla camera a un'interrogazione ha annunciato che il governo impugnerà in Consiglio di Stato le tre sentenze del Tar Lazio (si veda ItaliaOggi del 10 aprile). Intanto si va avanti in ordine sparso, con i cittadini che non possono far valere quanto è stato deciso dal tribunale amministrativo.
Come si calcola la «ricchezza». 
Come indicato in tabella, con tre sentenze il Tar ha annullato alcune disposizioni del dpcm n. 159/2013 (il nuovo regolamento dell'Isee). Per capire che cosa cambiano le sentenze, occorre andare a vedere come si calcola il nuovo Isee. Rispetto al passato non sono cambiate le formule, ma le voci di reddito e spesa da considerare. Oggi come nel passato l'Isee risulta dal seguente rapporto: Isee = ISE/PAR dove: o Isee = indicatore della situazione economica del singolo; o ISE = indicatore della situazione economica del nucleo famigliare; o PAR = coefficiente della «scala di equivalenza» corrispondente al nucleo familiare. L'ISE a sua volta è pari: ISE = (ISR + 0,20 ISP) dove: o ISR = indicatore della situazione reddituale; o ISP = indicatore della situazione patrimoniale. Le tre sentenze del Tar incidono tutte sul calcolo dell'ISR. 

La situazione reddituale (Isr).
L'Isr è calcolato come la differenza tra «redditi» e «spese o franchigie» di ciascun componente il nucleo familiare o per il nucleo familiare stesso (è il caso, per esempio, di nuclei familiari con un solo genitore, oppure con presenza di minori, oppure di disabili ecc.). Tra le voci di «reddito» da considerare, diversamente dal passato, la nuova disciplina prevede di includere anche i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche» (art. 4, comma 2, lett. f, del dpcm n. 159/2013); tra le «spese e franchigia» da sottrarre al reddito, a differenza del passato prevede le seguenti franchigie «nel caso del nucleo facciano parte: o persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni; o persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni; o persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni» (articolo 4, comma 4, lett. d, nn. 1, 2 e 3 del dpcm n. 159/2013). Che cosa ha stabilito il Tar. Tornando alle sentenze, dunque, il Tar ha annullato le seguenti norme del dpcm n. 159/2013: a) articolo 4, comma 2, lettera f); a) articolo 4, comma 4, lettera d), n. 1), 2) e 3). La prima norma, come detto, stabilisce che nel reddito di ciascun componente si considerano anche i «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche». In base alle sentenze del Tar, tali voci NON vanno più incluse. Anche la seconda norma interessa i nuclei familiari con disabili poiché riconosce franchigie da 4mila a 9mila500 euro in base al tipo di disabilità (media, grave, non autosufficienza) e all'età (minorenne o meno) del disabile. In tal caso, il Tar ha annullato la disposizione «nella parte in cui prevede indistintamente un incremento delle franchigie per i soli minorenni». Che cosa significa ciò? Dalle motivazioni in sentenza, sembra capire che il Tar abbia rilevato un'ingiustificata disparità di trattamento tra disabili «maggiorenni» e «minorenni». Si legge, infatti, «non è dato comprendere per quale ragione le detrazioni previste all'art. 4, comma 4, lett. d), nn. 1), 2) e 3), siano incrementate per i minorenni, non individuandosi una ragione per la quale al compimento della maggiore età, una persona con disabilità, sostenga automaticamente minori spese ed essa correlate. Né è convincente sotto tale profilo la tesi della difesa erariale, secondo cui i minori con disabilità non possono costituire nucleo a sé, gravando l'obbligo del mantenimento in capo ai genitori, e per i maggiorenni è relativamente più facile ridurre sostanzialmente l'Isee, se non azzerarlo, potendosi non considerare il reddito dei genitori». Il Tar, dunque, ha rilevato la «disparità», ma non ha stabilito (e non poteva farlo) se si devono ora applicare a tutti i disabili, sia ai maggiorenni e sia ai minorenni, le misure inferiori o superiori delle franchigie: ciò è quanto spetta fare al Legislatore che, tuttavia, è ancora fermo.

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